in

Riforma della Legge Reale Mancino

ALCUNE OSSERVAZIONI SULL’EMENDAMENTO 1.61 (VERINI E ALTRI)

 AL TESTO DI RIFORMA DELLA LEGGE REALE MANCINO

* * *

E’ stata approvata alla Camera, in prima lettura, l’estensione della legge Reale Mancino alle condotte omotransfobiche. L’approvazione definitiva dell’ emendamento 1.61 a firma di Verini e altri (e del quasi identico emendamento n. 1.72, a firma di Balduzzi e Gigli) non può non suscitare gravi perplessità e forti censure che qui di seguito verranno meglio specificate.

L’emendamento 1.61 incide sul testo di riforma della legge Reale Mancino e si compone di due paragrafi. Va subito detto che, del tutto opportunamente, il secondo paragrafo ha lo scopo di estendere l’aggravante comune di cui all’art. 3 della predetta legge anche alle condotte motivate da omofobia o da transfobia. L’omissione di questa aggravante nel testo della proposta di legge presentata in Aula era stata giustamente oggetto di forti censure e del tutto correttamente essa viene sanata con il secondo paragrafo dell’emendamento 1.61.

Le censure odierne, invece, si appuntano sul primo paragrafo dell’emendamento, che si compone a ben vedere di due entità distinte. Da una parte, infatti, esso esclude dal novero delle condotte discriminatorie o istigatrici di discriminazione (ai sensi della legge Reale Mancino) “la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee”; mentre, dall’altra parte, vengono parimenti escluse dall’applicazione della legge “le condotte conformi al diritto vigente”.Come già detto, si tratta di due entità concettualmente e giuridicamente distinte e, come tali, esse debbono essere trattate e analizzate.

A) Si prenda in considerazione, innanzitutto, la tutela garantita alla “libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee”.

Da più parti si è detto che questo inciso appare pleonastico ed inutile, una sorta di ‘scatola vuota’ priva di qualsivoglia efficacia nell’ambito di una normativa penale, considerato che già l’art. 21 della Costituzione tutela la libertà di espressione e di opinione.

Ad una lettura più attenta, tuttavia, si deve rilevare che l’inserzione di un inciso siffatto nel corpo di una legge penale, ove approvato, avrebbe effetti regressivi e financo di natura illiberale.

Perché si dice questo? Perché, per prima cosa, l’impianto generale della legge Reale Mancino verrebbe scardinato attraverso l’inserzione di una locuzione vaga, generica e soggetta alle più svariate e dannose interpretazioni quale è, in effetti, l’espressione “pluralismo delle idee”.

Cosa si intende, infatti, per “pluralismo delle idee”, se si ha come riferimento la tutela dello status derivante dall’appartenenza ad una determinata etnia, nazione, religione ovvero dal fatto di essere connotati da un determinato orientamento sessuale o da una determinata identità di genere? L’emendamento non lo dice, ma si limita a fornire garanzia alla libertà di espressione che a questo ‘pluralismo di idee’ faccia riferimento. Si noti: non ad una generale libertà di espressione o di opinione, come prevista dall’art. 21 Cost., ma solo a quella circoscritta da un imprecisato pluralismo delle idee.

In un sistema penale costituzionalmente orientato, come è il nostro, sussistono già garanzie piene e perfette affinché la libertà di espressione e di opinione possano essere esercitate senza assurgere a rilevanza penale, a meno che, ovviamente, esse non si convertano in condotte lesive di beni giuridici protetti (libertà, onore, decoro, ecc.). Da un punto di vista penale, quindi, questo inciso è del tutto inutile ed ultroneo.

La vera insidia, piuttosto, risiede nella valenza extra-penale che siffatto inserimento rischia di avere, quale deleteria riscrittura dello statuto dei diritti fondamentali della persona nel nostro ordinamento giuridico.

L’introduzione, del tutto innovativa, in un testo di legge di un imprecisato ‘pluralismo delle idee’, infatti, avrebbe come sicuro effetto quello di relativizzare, e perciò indebolire, la tutela giuridica dello status della persona o della sua condizione di vita in relazione ad una determinata appartenenza etnica, religiosa, ovvero di orientamento sessuale o identità di genere.

Nel caso delle persone omosessuali, ad esempio, questa pratica di ‘relativizzazione’ significherebbe dare tutela alla condizione di vita di chi è omosessuale ma, allo stesso tempo, significherebbe dare espressa liceità, per mezzo di un atto legislativo, all’opinione che ritiene l’omosessualità una malattia curabile, ovvero che le persone omosessuali non possano essere buoni genitori, o non siano meritevoli di accedere al matrimonio civile, ecc.ecc.

In tal modo, l’opzione legislativa depriverebbe di significato la protezione delle cd. ‘minoranze’ (vero banco di prova della tenuta di un ordinamento democratico), intesa come garanzia assoluta dei diritti fondamentali della persona e realizzazione del principio di eguaglianza (in senso formale e in senso ‘dinamico’, sulla scorta del II comma dell’art. 3 Cost.), a favore di una riduzione di questa protezione a entità ‘relativa’, ricondotta nell’agone di un imprecisato ‘pluralismo delle idee’, esso stesso onnicomprensivo (data la sua vaghezza) e potenzialmente in grado di silenziare qualsiasi legittima richiesta di tutela, di riconoscimento o di ampliamento dei diritti connessi alle condizioni di vita o allo status derivanti da etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere.

Non solo. Il riconoscimento del ‘pluralismo delle idee’ quale metro di paragone della dialettica democratica avente come oggetto la protezione dei diritti fondamentali delle cd. ‘minoranze’, data la sua vaghezza, innovatività e inserzione in un testo di legge che di questa stessa dialettica costituisce un importante crocevia giuridico e culturale, rischia fondatamente di andare ad intaccare sistemi di garanzie e tutele delineati dalla pregressa legislazione, ovvero la loro stessa futura evoluzione in senso maggiormente inclusivo. Il riferimento alla “discriminazione” e alla “istigazione alla discriminazione”, infatti, può far subito pensare quale danno rischia di subire l’assai recente codificazione in materia di diritto antidiscriminatorio, che in Italia ha conosciuto un approdo decisivo con il Titolo V del decreto legislativo n. 286/98 e, segnatamente, con gli artt. 43 e 44.

Che succederebbe qualora si proponesse (come in effetti si dovrebbe fare, benché oggi non se ne parli più) di estendere dette previsioni legislative anche ai fattori legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere? Oppure qualora si richiedesse al Governo italiano un maggiore impegno affinché a livello europeo venga approvata la cd. ‘Direttiva orizzontale’ (anch’essa scomparsa dal dibattito sui temi lgbt)? Si invocherebbe, per bloccare ogni iniziativa in tal senso, il ‘pluralismo delle idee’ codificato con l’emendamento 1.61?

Come già detto, in un sistema democratico la tutela dei diritti fondamentali delle persone (e, massimamente, delle cd. ‘minoranze’) ovvero della realizzazione del principio di eguaglianza può essere garantita soltanto bilanciando la libertà di espressione o di opinione con la protezione dei diritti di libertà e di autodeterminazione dei soggetti garantiti da specifiche tutele (di carattere civile o penale).

Tutto ciò è stato affermato chiaramente dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sentenza del 9 febbraio 2012 (Vejdeland ed altri contro Svezia).

Con tale decisione, infatti, la Corte CEDU, nel rigettare il ricorso di un gruppo di persone condannate dalla magistratura svedese per istigazione all’odio e alla violenza nei confronti delle persone omosessuali, ha ritenuto legittima la condanna penale perché essa è stata ritenuta compatibile con la libertà di espressione sancita dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo la Corte CEDU, infatti, la libertà di espressione si riconnette a particolari doveri e responsabilità e le sue restrizioni sono legittime qualora ritenute necessarie in una società democratica al fine di proteggere la reputazione e i diritti altrui.

La reputazione e i diritti altrui, appunto, e non un preteso (e vago) “pluralismo delle idee”.

Secondo la sentenza ‘Vejdeland e altri contro Svezia’ la tutela delle minoranze costituisce uno dei capisaldi delle società democratiche e la discriminazione basata sull’orientamento sessuale è tanto grave quanto quella basata sull’etnia. Pertanto, afferma la Corte CEDU, la tutela dei valori di una società democratica può essere garantita soltanto evitando che la libertà di espressione sia esercitata irresponsabilmente. Come si vede, il criterio cardine è l’assunzione di doveri di responsabilità nel momento in cui si esercita la libertà di espressione e di opinione. In tal modo è possibile procedere ad un bilanciamento tra questa stessa libertà e la tutela dei diritti fondamentali delle persone.

L’emendamento n. 1.61 ignora questo meccanismo di bilanciamento e, anzi, si mette contro di esso e va a scardinarlo, ponendo, al di sopra di tutto, la tutela di un preteso ‘pluralismo delle idee’, il quale, se solo si pensa al dibattito sulle questioni lgbti, irrigidisce e protegge gli attuali rapporti di forza insiti nella nostra società odierna, secondo un determinato (e deficitario) accesso ai mezzi di informazione e in virtù di un favor per la circolazione di determinate idee ritenute maggioritarie e “tradizionali”.

B) Il secondo punto in esame fa salve le “condotte conformi al diritto vigente”.

Anche in questo caso si possono formulare analoghe censure e rinvenire medesimi pericoli.

Come già detto, l’eventuale approvazione dell’emendamento 1.61 andrebbe a scardinare l’intero impianto della legge Reale Mancino, con il rischio di ledere un più generale assetto giuridico, posto a presidio e tutela dei diritti fondamentali delle persone e di realizzazione del principio di eguaglianza, in una società, quale quella italiana, connotata ancora oggi da forti disuguaglianze e da pesanti discriminazioni, anche e in particolar modo nei riguardi delle persone lgbti.

Del tutto curiosamente, la protezione che si vorrebbe assicurare a presunte ‘condotte conformi al diritto vigente’ non è stata oggetto, fino ad oggi, di critiche o di censure. Ciò non esclude che, al contrario, sia proprio questo punto quello più pericoloso e illiberale dell’intero emendamento.

L’approvazione di questo inciso, da un punto di vista strettamente penale, non porterà a nulla: una condotta conforme al diritto vigente non può, per definizione, avere rilevanza penale o assumere carattere di antigiuridicità (quanto meno ai sensi dell’art. 51 c.p.).

Ma, da un punto di vista extrapenale, cosa potrebbe invece significare questo inciso?

L’emendamento 1.61 precisa nel suo incipit che esso riguarda soltanto l’applicazione della legge Reale Mancino (“Ai sensi della presente legge . . .”), ma è altrettanto chiaro che il testo fornisce una definizione di condotta lecita che va ben al di là della semplice irrilevanza penale.

Poiché il concetto di ‘discriminazione’ è tratto dalla legislazione civilistica, e ha quindi valenza extrapenale, ne consegue che la garanzia che detto emendamento offre alle condotte “conformi al diritto vigente” significa una cosa soltanto: con l’approvazione di siffatto emendamento chiunque potrà legittimamente, senza ledere alcun diritto altrui, impedire il riconoscimento di diritti o di tutele in materia di etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere. E ciò in quanto detta condotta impeditiva sia conforme all’attuale diritto vigente, così come interpretato dagli organi dello Stato. Non occorre, infatti, possedere particolari nozioni giuridiche per sapere che ogni ordinamento giuridico assegna un’importante funzione all’attività ermeneutica del diritto.

Ecco, quindi, meglio delineato il quadro che potrebbe scaturire dall’approvazione di siffatto testo: se di una certa disposizione si fornisce, mediante una determinata attività interpretativa, una lettura normativa tesa ad escludere, ad esempio, particolari riconoscimenti giuridici ovvero diritti per le persone lgbti, qualunque attività di pressione o di ostacolo (non violenta) affinché quella disposizione venga interpretata e applicata, invece, in senso contrario, non solo sarà lecita, penalmente irrilevante, non discriminatoria e, perciò, non lesiva dei diritti altrui, ma essa avrà pieno riconoscimento e cittadinanza in forza di una legge sopravvenuta. Al contrario, la condotta tesa a rivendicare in modo innovativo il riconoscimento di determinati diritti per le persone lgbti non godrà di questa copertura di legge, con un pericoloso e illiberale sbilanciamento dei rapporti di forza a sfavore di un’evoluzione dell’ordinamento giuridico finalizzata ad ampliare le tutele per una determinata cartegoria di persone (quelle omosessuali, ad esempio).

E dove finirebbe, perciò, la libera dialettica interna di un libero Stato democratico?

Si prenda un altro esempio, per rendere ancor più chiaro il concetto.

Secondo un buon numero di esponenti politici, l’attuale art. 29 della Cost. va interpretato nel senso di rendere incostituzionale l’estensione del matrimonio civile alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Si cita, a tal proposito, la stessa sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale. Perciò qualunque condotta conforme all’art. 29 Cost, così come asseritamente interpretata dalla magistratura di legittimità, e finalizzata ad escludere la celebrazione di matrimoni egualitari ovvero l’approvazione di una legge che tutto ciò consenta, sarebbe perfettamente in linea con la nuova legge Reale Mancino e, ancora di più, non sarebbe discriminatoria ne’ costituirebbe lesione dei diritti e delle aspirazioni delle coppie formate da persone dello stesso sesso.

Allo stesso modo, con riguardo ad altri ambiti di vita, la riforma di una legge esistente o l’introduzione di una nuova legge, che dovessero mutare l’attuale assetto giuridico nel senso di riconoscere diritti e tutele per le persone lgbti, potrebbero essere contrastate da condotte (non violente, ovviamente) ‘protette’ in misura rafforzata dalla nuova legge Reale Mancino.

Un esito certamente illiberale, che avrebbe l’effetto di sbilanciare la dialettica democratica della nostra nazione in senso sfavorevole rispetto alle aspirazioni e alla richiesta di riconoscimento giuridico da parte di una minoranza che solo da pochi decenni si è affacciata nel pubblico dibattito.

Anche in tal caso si avrebbe una cristallizzazione dei rapporti di forza, con l’effetto di depotenziare le battaglie che da anni, in Italia, la popolazione lgbti sta portando avanti allo scopo di rendere la società tutta più inclusiva e meno discriminatoria.

E di esempi se ne potrebbero fare molti. Infatti si potrebbe pensare ad un qualsiasi esponente politico, che metta in atto qualunque metodo di pressione (non violenta) per bloccare l’approvazione di norme tra le più svariate (matrimonio egualitario, unioni civili, omogenitorialità, disposizioni antidiscriminatorie, ecc.) richiamandosi ad una qualsiasi disposizione del nostro elefantiaco ordinamento giuridico, nazionale o locale (il testo dell’emendamento, infatti, parla di ‘diritto’ e non si limita alle leggi). E in nome dei concetti quali: “famiglia naturale”, “finalità procreativa del matrimonio”, “rispetto delle radici tradizionali” (i nostri Statuti regionali traboccano di molta fantasia legislativa) il ‘nostro’ esponente politico potrebbe impedire, senza essere tacciato di comportamento discriminatorio, l’emanazione di norme amministrative locali finalizzate all’erogazione di fondi pubblici per finanziare progetti in materia di salute, socializzazione, tutela dai fenomeni di violenza, ecc. a favore della popolazione lgbti. E così via.

Anche da questo punto di vista l’approvazione dell’emendamento 1.61 (e degli altri ad esso analoghi) si appalesa del tutto inaccettabile.

Certamente, per concludere, l’adozione di un metodo di allargamento del consenso su una norma di civiltà, qual è senza dubbio il contrasto delle condotte omotransfobiche, rappresenta una scelta politica corretta e persino doverosa. Non può essere patrimonio di una parte soltanto, ma dell’intero sistema politico, sociale e istituzionale, l’innalzamento delle garanzie approntate dal Legislatore a tutela delle minoranze. Come detto, su questo si misura la concretezza e la consistenza della nostra Democrazia. E’ pure espressione di un corretto funzionamento della dialettica democratica lo svolgimento di iniziative e la manifestazione di differenti pratiche politiche in capo al sistema delle associazioni, da una parte, e a quello dei partiti, dall’ altra: le prime debbono rappresentare un piano rivendicativo dei diritti per come sono, laddove i secondi, invece, esercitano ordinariamente azioni di mediazione rispetto alla percorribilità di un obiettivo normativo e alla sua sostanza. Tuttavia l’affrancamento di questo dibattito dalle logiche di fazione ed il suo innalzamento ad un livello di più vasta condivisione non possono realizzarsi a prezzo di una rilettura scardinante dei principi basilari della nostra democrazia e della sua cultura giuridica, nonché dei doveri che ci derivano dall’ appartenenza all’Unione europea. Da questo punto di vista, il testo che verrà licenziato dalla Camera dei Deputati rappresenterà un confine netto quale quello ben definito dalla sentenza CEDU sopra citata: al di qua siamo in Europa e nel pieno rispetto dei principi liberali e democratici; al di là siamo in un “altrove” molto pericoloso per tutti.

Dimitri Lioi

Paolo Patanè

What do you think?

Written by Yepper

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

GIPHY App Key not set. Please check settings

La Lituania ci batte 81-77.Domani dentro o fuori per i Mondiali

La Roma vince il derby e aspetta il Napoli..