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Assicurazione Sanitaria per stranieri

COS’E’: Possedere un’assicurazione sanitaria per uno straniero è condizione indispensabile per ottenere il soggiorno per turismo, in Italia. Tali cittadini devono poter garantire al Consolato italiano di residenza di essere in possesso di una polizza sanitaria, appunto, che segua gli Accordi di Schengen. E cioè che si riferiscano a patti intrapresi tra il 1985 ed il 1995 fra i paesi della UE e da Terzi paesi. Ci sono alcuni stati che non vi hanno aderito, e sono: il Regno Unito e l’Irlanda. Gli stati Terzi sono invece: l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera ed il Liechtenstein.
In complesso sono ventisei tutti quelli che si trovano a far parte dell’Accordo, e cioè al cosiddetto: Spazio Schengen. Si aggiungano poi il Principato di Monaco tramite la Francia, San Marino ed il Vaticano. Arrivando così ad un totale di ventinove. Con tali accordi si volevano allora eliminare i controlli alle frontiere comuni per tutti gli stipulanti il Trattato. Il Lichtenstein è entrato in Schengen nel 2011. Per nuovi paesi membri UE non è ancora obbligatorio entrare negli Accordi.
Tutto questo (rispettare anche il Trattato di Schengen), per far fronte a spese mediche in cui si dovrebbe incorrere durante un soggiorno italiano. In questo caso, lo straniero deve, allora, per ottenere un visto di ingresso nel nostro paese, poter essere coperto da un’emergenza sanitaria.
PER CHI LA STIPULA Essa (l’assicurazione sanitaria) può essere stipulata sia nel paese di residenza dell’immigrato, sia da chi invita in Italia l’extracomunitario. Nel primo caso deve assolvere i requisiti del Consolato Italiano e garantire che abbia le caratteristiche del visto di ingresso per turismo. Se invece viene effettuata dall’ “invitante” lo straniero, oltre ad essere ospitato dal cittadino italiano, deve specificare che sia lui ad essere nominato beneficiario.
I REQUISITI DELL’ASSICURAZIONE MEDICA PER VISTO La validità è data da alcune idoneità, come:
1°) essere adeguata a tutti i paesi degli accordi Schengen,
2°) essere accreditata dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di interesse collettivo),
3°) comprendere tutto il periodo in cui il cittadino ospite si stabilirà in Italia per turismo,
4°) possedere una copertura minima di 30.000 euro (per eventuali spese mediche, ospedaliere o infortuni).
COSTI E VALIDITA’ Per motivi turistici, la polizza sanitaria per soggiorno turistico in Italia, non può essere valida per più di tre mesi e costa variabilmente in base alla permanenza nel nostro paese. Ad esempio, per un soggiorno fino ad un mese, si pagano 89 euro. Per due mesi 109 euro, e per tre mesi 129 euro.
La tariffa comprende:
1°) la gestione della pratica.
2°) La spedizione in Italia dei documenti originali per corriere espresso.
3°) La consegna entro quarantotto ore della ricezione del pagamento.
DOCUMENTI UTILI (Per colui che invita): si deve esibire copia della carta di identità, o passaporto o patente di guida. Inoltre: copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri residenti in Italia). Infine (per il cittadino invitato): copia del passaporto (con pagina della foto). Si può, volendo, avvalersi della prenotazione del volo, per la quale prestazione si pagano 49 euro. E comprende:
1°) la prenotazione stessa aperta fino al rilascio del visto.
2°) Uno sconto di 30 euro se acquistato il biglietto aereo.
PER STRANIERI ASSISTITI DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI In base alla legge 40/98 per gli stranieri non iscritti (come in tanti casi) al Servizio Sanitario Nazionale Italiano, essi sono soggetti ai benefici dovuti ai reciproci Accordi Internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità iscritti tra i paesi. Questi sono validi sia per i cittadini Europei inscritti nei Trattati che ai non europei. Al Ministero della Sanità (Italiano) spetta rimborsare le istituzioni straniere delle spese a favore dei lavoratori italiani. Nel rimborso per gli stranieri occupati in Italia in regime di reciprocità, è tutto garantito dall’articolo 4 del DPR n. 618/1980. Un’esenzione riguardo agli oneri derivati dal SSN e in vigore per i cittadini dei Paesi Firmatari della Convenzione Europea di Assistenza sociale e medica dell’11/12/1953 e della Carta Sociale Europea del 18/10/1961 residenti nel nostro paese, possono essere percepiti sussidi economici da parte del Ministero dell’Interno. Lo stesso è previsto per rifugiati ed apolidi senza risorse economiche. In questo caso gli ospitati stranieri possono usufruire di sole cure urgenti ospedaliere gratuitamente.

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Written by Michela Gabrielli

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