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Polizia di Stato: a Bologna fermo di un cittadino italiano di origine tunisina accusato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale

BOLOGNA. Nei giorni scorsi, nella città di Cesena, la Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un ragazzo del 1999, cittadino italiano di origine tunisina, accusato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale.

Il provvedimento, che riassume le evidenze indiziarie emergenti dall’attività delle DIGOS di Bologna e di Forlì/Cesena e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato emesso dal Procuratore Distrettuale Dr. Giuseppe Amato e dal Pubblico Ministero Dr. Antonio Gustapane.

L’indagine, iniziata lo scorso luglio e originata da acquisizioni informative dell’AISE immediatamente sviluppate dai predetti organi investigativi della Polizia di Stato, ha dimostrato la ferma determinazione dell’uomo a raggiungere i teatri di jihad Siro-Iracheno dopo aver intrapreso un percorso di radicalizzazione che lo ha portato a una profonda adesione delle ideologie dell’estremismo islamico.

Significativo è risultato quanto emerso dal monitoraggio dell’attività on line dell’indagato, il quale ha mantenuto sistematici contatti virtuali con esperti religiosi dell’ISIS che hanno rinforzato la sua determinazione operativa, alimentata anche dall’ossessiva visione di scene di jihad e ascolto di sermoni e anasheed dedicati al martirio presenti nel web e su piattaforme social, come Instagram e Telegram.

La Polizia di Stato di Bologna durante un controllo

È stato, quindi, riscontrato come il giovane avesse preso contatti con un facilitatore che avrebbe agevolato il suo viaggio e il reclutamento nelle fila del circuito jihadista.

A tal fine ha perfino intensificato l’addestramento fisico per raggiungere un livello di preparazione idoneo, oltre ad aver ripreso l’attività professionale di elettricista funzionale al reperimento della somma necessaria ad affrontare il viaggio.

Per quanto riguarda la condotta di “arruolamento passivo”, configurata dall’articolo 270 quater, comma 2, del Cp, si rappresenta che la Corte di Cassazione in una sentenza del 2019 chiarisce quanto segue: “[…] Non è necessaria la prova del ‘serio accordo’ con l’associazione, ma è invece sufficiente la prova della integrale disponibilità del neo-terrorista al compimento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi eversivi propagandati dall’associazione. Del resto, il segno distintivo della condotta di arruolamento è la sua connotazione ‘individuale’, che segna la sua differenziazione netta rispetto alla condotta di partecipazione [articolo 270 bis, comma 2, del Cp] che, invece, presuppone l’innesto del partecipe nella struttura organizzata e, dunque, la prova dell’esistenza di un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l’organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, de/l’adesione da parte del soggetto agente. Detto altrimenti, proprio per evitare di sovrapporre la condotta di arruolamento a quella di partecipazione all’associazione, non è necessario che l’accettazione della richiesta individuale di arruolamento avvenga attraverso la stipula di un ‘serio accordo’ tra l’arruolato e l’organizzazione, essendo sufficiente la messa a disposizione incondizionata del neo-arruolato alla commissione di atti terroristici (ciò che nella specie la Corte ha ritenuto essere stato adeguatamente motivato in sede di merito, attraverso la valorizzazione di plurimi indizi, quali, tra gli altri, l’effettuazione di un viaggio in Siria, il tenore di alcune conversazioni intercettate in cui l’imputato non negava che un secondo viaggio in Siria fosse funziona/e al congiungimento con le milizie dell’organizzazione terroristica, il rinvenimento di materiale telematico riconducibile alla propaganda jihadista)». (Cass., Sezione Il penale, sent. n. 23168, 14 marzo 2019)”.

Infine, si precisa che il soggetto fermato è da considerarsi presunto innocente fino all’accertamento legale della sua colpevolezza con sentenza definitiva di condanna.

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