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Il lavoro interinale: che cos'è e come funziona…

Il lavoro interinale è un tipo di occupazione temporanea. Ha ottenuto un riconoscimento legislativo nel 1997 nel Pacchetto Treu, poi sostituito dalla Legge Biagi. In Italia il lavoro era sottoposto fino agli anni novanta al collocamento pubblico obbligatorio ed era gestito dalla legge 1949, n. 264. Tale monopolio che svolgeva l’interposizione tra i rapporti di lavoro, si scontrò con gli articoli 82 e 86 del Trattato della Comunità Europea. Il divieto di attività di collocamento privato del lavoro interinale prese carattere pubblicistico, e tale posizione fu considerata anticoncorrenziale, poiché gli uffici di collocamento erano intesi come imprese.
La prima agenzia interinale in Italia fu fondata a Marghera da un afroamericano: Charles E. Hollomon appoggiato dai sindacalisti veneziani. Ma fu perseguitato dalla Giustizia italiana e dovette chiudere. Ma nel 1997 sempre a Marghera nacque una nuova realtà interinale, l’UMANA Spa. Il lavoro interinale coinvolge tre figure:

  1. Il lavoratore,
  2. l’impresa (o azienda utilizzatrice),
  3. l’esecutore del lavoro interinale che fa da tramite tra entrambe le prime due figure.

Con la somministrazione del lavoro è nata l’ “agenzia per il lavoro”. Per i contratti collettivi di occupazione invece la sua somministrazione è stata estesa da impresa privata a pubblica amministrazione. Il lavoratore dipende giuridicamente dall’ azienda che gli fornisce il lavoro. Esistono, sin dal 2007 due tipi di contratto: uno è quello a tempo determinato e l’altro a tempo indeterminato, (anche conosciuto come staff leasing).
Esaurito però quello a tempo indeterminato con la legge 247/2007 e la Legge Finanziaria 2010 la reintroduce delegando la facoltà di individuare contrattazioni aziendali aggiuntive. Il contratto del lavoratore non può superare i 36 mesi (o 42 se la proroga iniziale sia di 2 volte, la massima è di 6 volte).
Questo originariamente il presupposto del D Lgs 276/03 (art. 20, c. 4) in cui sono state inserite eccezioni per varie categorie). E in tutti questi casi (a cui appartengono ad esempio quelli con ammortizzatori sociali), la somministrazione a termine si indica come “acausale”. Questo ha portato difficoltà alle aziende di gestire il tipo di rapporto causale.
Il contratto a tempo indeterminato individuato dalla contrattazione collettiva era ammesso per:
1°) servizi di consulenza e assistenza informatica.
2°) Servizi di portineria, custodia e pulizia.
3°) La gestione da e per lo stabilimento di persone o macchinari e merci.
4°) Gestire biblioteche, parchi, musei, magazzini o servizi di economato.
5°) Per attivare una consulenza di direzione, certificazione, programmazione di risorse e gestione del personale.
6°) Per marketing, analisi di mercato e organizzazione di funzioni commerciali.
7°) Per gestire call center.
8°) Per costruzioni edilizie in stabilimento smontaggio di macchinari o impianti e per particolari attività di edilizia in genere.
9°) Per tutti gli altri casi che avvenivano per stipulazione di contratti collettivi di lavoro nazionali tra datori e prestatori di occupazioni più rappresentative.
Poi si sono aggiunti nel 2010 anche i casi:
a) per tutti i settori produttivi in cui il somministratore di lavoro impieghi uno o più lavoratori con contratto di apprendistato.
b) per tutti i settori produttivi pubblici e privati per l’assistenza alla persona ed il sostegno alla famiglia. Queste le caratteristiche del lavoro interinale che oggi sta quasi scomparendo.

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Written by Michela Gabrielli

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