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Divorziare con 16 Euro?

Si può! e sono stati ben 96 in un mese gli appuntamenti già svolti, tra separazioni e divorzi, dal nuovo servizio istituito presso l’anagrafe del Comune di Milano. La città è diventata in breve capofila nel disbrigo di queste pratiche. Altre decine di pratiche sono state già evase anche in tante altre città italiane.
Però, c’è sempre un però. Non confondiamo questo boom di pratiche rapide e veloci con il cosiddetto DIVORZIO BREVE. A tal proposito è meglio precisare che non è cambiato niente dal punto di vista dei tempi necessari  per poter presentare richiesta di divorzio vero e proprio. Diciamo che, dopo aver atteso i canonici 3 anni previsti per legge, è diventato più celere e semplice poter accedere agli uffici ratificatori di un consenso tra le parti. Perché ovviamente il consenso è SEMPRE necessario si si vuole evitare l’iter “normale” della giurisprudenza. (di normale non ha un bel niente, ma questo è un parere mio)
Qual’è la normativa di riferimento?
Il Decreto Legge 132/2014 convertito nella legge 162/2014 che ha introdotto delle misure urgenti di “degiurisdizionalizzazione” ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Quindi la legge serve a sfoltire la montagna di pratiche in attesa sulle scrivanie dei giudici di famiglia nei tribunali italiani.
Di conseguenza: davanti al sindaco (art. 12) sarà possibile concludere accordi finalizzati alla «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio», sia pur senza che essi possano includere «patti di trasferimento patrimoniale» e in assenza di figli. L’art. 12 della legge stabilisce per bene che la presenza degli avvocati delle parti è meramente facoltativa.
Negli altri casi, la legge (artt. 2-11) ha introdotto  la nuova  procedura di negoziazione assistita da un avvocato, utilizzabile non soltanto in materia di diritti disponibili ma anche per la separazione personale dei coniugi e il divorzio, con procedimenti differenti a seconda che vi sia o meno presenza di figli non autosufficienti.
Quindi in parole semplici: se non ci sono figli e le questioni patrimoniali sono già state risolte, ci si potrà rivolgere al Sindaco del proprio comune per ottenere la separazione o il divorzio compilando un semplice modulo e pagando un diritto fisso del valore di 16 euro. Invece, per quanto riguarda la presenza di figli o di patrimoni da dividere, le coppie potranno sempre presentarsi presso il comune per accedere comunque ad una procedura semplificata che comporterà appunto l’attivazione della procedura di negoziazione assistita.
Tale procedura che verrà svolta da un avvocato, dovrà avere un termine massimo di 3 mesi e potrà essere utilizzato anche al fine di raggiungere «una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio» (assomiglia molto ad una mediazione familiare, forse più incisiva e pratica).
Dopodiché l’accordo raggiunto dovrà essere trasmesso entro il termine di 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, valuterà che l’accordo sia stato fatto nell’interesse dei figli, quindi lo autorizzerà. In caso contrario «il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo». In caso di accordo autorizzato, l’avvocato trasmetterà la copia autenticata «entro il termine di 10 giorni» all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. La novità sta nel fatto che l’accordo autorizzato produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti oggetto di applicazione.
Le disposizioni di cui al Capo II della legge, introducono 3 interessanti prescrizioni deontologiche per gli avvocati:

  1. «informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita» (art. 2, comma 7);
  2. «comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute» (art. 9, comma e comma 4-bis);
  3. il divieto di assistere la parte nell’impugnare l’accordo alla cui redazione si è partecipato. (questo è quella che mi piace di più)

Di fatto sembrerebbe una rivoluzione senza precedenti! tuttavia un precedente c’era, ovvero due coniugi che volevano separarsi consensulamente senza che ci fosse la presenza di figli minori e patrimoni in comune anche prima della riforma potevano rivolgersi al giudice direttamente per ottenere la sentenza di separazione. Ovviamente i tempi di attesa erano notevolmente superiori.
Quindi? Staremo a vedere, conservo ovviamente molti dubbi nel caso in cui vi è presenza di figli minori non autosufficienti. In teoria sappiamo che l’interesse dei figli è conservare uguale qualità/quantità di rapporto con entrambe i genitori (bigenitorialità affettiva ed effettiva). Nella pratica sappiamo che non è così. La giurisprudenza, ancora oggi, si sofferma esclusivamente sul mantenimento del tenore di vita precedente e quindi sui rapporti economici tra gli ex coniugi sentenziando in maniera iniqua e non tenendo conto appunti dei reali diritti dei figli.
di Luca Pennati, Capitan Daddy

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Written by Yepper

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