La tanto attesa decisione della Corte sportiva d’appello in merito al ricorso dell’AS Roma è giunta: la sconfitta a tavolino inflitta ai giallorossi, per non aver inserito in lista Amadou Diawara, in occasione della prima giornata di campionato, giocata contro l’Hellas Verona, resta tale. Il ricorso del club capitolino è stato dunque respinto e la sentenza del giudice sportivo è rimasta invariata confermando il 3-0 in favore del club scaligero.
L’errore commesso dai giallorossi, sebbene senza dolo, è bastato per far convalidare la pena stabilita dal Giudice Sportivo proprio per aver schierato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 calciatori della rosa. A seguire parte della nota ufficiale contenente la comunicazione resa nota dalla FIGC:
«Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha rilevato che la lista di 25 giocatori utilizzabili in campionato, di cui almeno quattro formati nel club e almeno quattro formati in Italia (C.U. n. 83/A del 20.11.2014), è fondamentale per la tutela del vivaio nazionale, con le modalità e con le tempistiche di trasmissione alla Lega di Serie A, e con la conseguenza che il calciatore, DIAWARA Amadou, non poteva essere schierato in campo in occasione dell’incontro di calcio HELLAS VERONA-ROMA, disputatosi in data 19.9.2020 […] In mancanza di una siffatta previsione, è di tutta evidenza che tale potere resti riservato, esclusivamente, al Presidente Federale, per come, peraltro, affermato dall’allora Corte di Giustizia Federale – sezione consultiva con la decisione di cui al C.U. n. 111/CGF del 16.12.2011 nella quale, a fronte di una istanza volta a richiedere l’interpretazione di disposizioni dell’ordinamento federale da parte di una Società di calcio, è stato statuito che “non sussistono le condizioni indispensabili per esprimere un parere, in mancanza della richiesta presidenziale (articolo 34, comma 10, lett. e) Statuto F.I.G.C.). Ancor più infondata è la richiesta, formulata dalla società ricorrente, che questa Corte disapplichi il punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 o ne dia un’interpretazione che sarebbe, chiaramente, contra legem. P.Q.M. respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.».
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