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L'identità di genere

L’identità di genere ovvero del suo silenzioso ingresso nell’ordinamento nazionale italiano.
E’ passata quasi del tutto in sordina una recente e assoluta novità normativa in materia di diritti per le persone lgbti, in particolare per le persone transessuali e transgender, foriera di concrete conseguenze positive (oggi soltanto intuibili).
Per la prima volta, infatti, la nozione di “identità di genere” (comunemente intesa quale percezione sessuata di sé rispetto al sesso biologico di appartenenza) è stata sussunta a livello normativo in un provvedimento nazionale avente forza di legge.
Il decreto legislativo n. 18 del 21.02.2014, entrato in vigore lo scorso 22 marzo, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune norme sull’attuazione della direttiva UE in materia di attribuzione della protezione internazionale per cittadini stranieri o per apolidi e di status per i rifugiati o per i beneficiari della protezione sussidiaria.
L’articolo 1 del d.lgs. n. 18/2014, in particolare, ha inserito alcune modifiche ad un precedente testo su questa stessa materia (si veda il d.lgs. n. 251/2007) e, con il comma 1, lettera f) n. 2, ha aggiunto alla previgente disciplina le seguenti parole: “ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere”.
A memoria di chi scrive, mai, prima d’ora, la nozione di “identità di genere” aveva fatto la sua comparsa nella legislazione nazionale italiana. Oggi, invece, questo è avvenuto: un po’ di straforo, di soppiatto, timidamente e con riferimento alla sola tutela delle persone straniere o apolidi in cerca di rifugio nel nostro Paese. Ma è avvenuto.
Si noti, peraltro, che il legislatore delegato non ha fornito un’espressa definizione della nozione di identità di genere (che, dunque, sarà quella desumibile dalle fonti oggi esistenti: giuridiche, anche sovranazionali, o extragiuridiche). Inoltre, ne è stata chiaramente sottolineata la distinzione concettuale dalla nozione di “genere” (che, perciò, la ricomprende, ma non l’assorbe) e si è collegata l’identità di genere all’appartenenza “a un determinato gruppo sociale”, quale suo possibile elemento caratterizzante.
Facciamo un piccolo passo indietro. Nel nostro ordinamento la nozione di identità di genere aveva fatto capolino solo a livello di legislazione regionale. Ricordiamo brevemente: la legge regionale della Liguria n. 52 del 2009, recante “Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”; la legge regionale delle Marche n. 8 del 2010, recante “Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”; la legge regionale della Toscana n. 63 del 2004, recante “Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”; altre leggi regionali che hanno menzionato l’identità di genere all’interno del loro articolato normativo (ad esempio: l’art. 4 della legge regionale del Piemonte n. 16 del 2009, recante “Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio”, la legge regionale della Puglia n. 23 del 2008 sul Piano regionale di salute 2008-2010, ecc.).
Durante la discussione del cd. d.d.l. Scalfarotto alla Camera dei Deputati (in materia di norme contro l’omofobia e la transfobia), i settori più moderati del Parlamento avevano fatto fuoco e fiamme soprattutto contro la dizione di “identità di genere” contenuta nel testo originario della proposta, ottenendo alla fine che essa fosse sostituita con il termine “transfobia” (mentre la dizione di “orientamento sessuale”, anch’essa messa sotto attacco, ma in misura decisamente minore, è stata sostituita con il termine “omofobia”).
Senza entrare troppo nel merito di tali contestazioni, si può rammentare che i partiti d’ispirazione cattolica (o della destra) tradizionalista vedono come il fumo negli occhi tutto ciò che abbia a che fare con la nozione di “genere”, tanto più ove essa sia svincolata da una piatta e automatica adesione al “fatto biologico” dei caratteri sessuali primari o secondari e, perciò, al “soprannaturale disegno divino” (come oggi amano dire i loro sodali e ispiratori d’Oltre Atlantico). Basterebbe ricordare, a tal proposito, il moloch della cd. (e fantomatica) “Teoria Gender” (maccheronico richiamo in salsa anglosassone), che tanto fa eccitare frange di cattolici integralisti al di qua e al di là, appunto, delle sponde atlantiche. E tra gli integralisti ideatori di queste mistificazioni citiamo il caso del signor Tony Anatrella, il cui italico cognome si declina in un diminutivo vezzeggiativo che contrasta con il furore ideologico che anima lo spirito di questo personaggio.
A detta del signor Anatrella e dei suoi compagni di viaggio, infatti, l’idea del Genere e, ancora di più, la concezione dell’Identità di Genere svincolata dal sesso biologico (e dal Piano divino), hanno lo scopo di obliterare del tutto la pacifica suddivisione tra maschile e femminile, turbando, ohibò, il naturale ordine divino e la nostra dimensione terrena.
Questo è un argomentare aberrante, ovviamente, nato da una lettura strafalcionesca e ampiamente distorsiva di alcune tesi filosofiche provenienti anch’esse dagli U.S.A., in primis dagli scritti di Judith Butler (e che si rifanno, ‘per li rami’, a filosofi quali Michel Foucault). E, del resto, basterebbe leggere un’assai importante intervista rilasciata proprio da Judith Butler su “Le Nouvel Observateur” di qualche settimana fa, con la quale la filosofa americana ha risposto da par suo ai combattenti della “Teoria Gender”.
Torniamo, così, al nostro decreto legislativo appena entrato in vigore. Come già detto, nell’attuale, e italianissima, temperie politica, la riforma del d.lgs. n. 251/2007 ha introdotto anche da noi il concetto di identità di genere, assegnandogli il ruolo di ulteriore fattore di tutela per determinati gruppi sociali in fuga dai loro paesi di origine.
Un ingresso sulla scena del tutto silente, quasi in posizione di comprimariato, ma la novità non potrà non avere valenza più generale e non solo ristretta alla specifica materia di riferimento. Se debitamente valorizzate, infatti, le nozioni appena introdotte di identità di genere e di gruppo sociale che, rispetto a tale identità, si caratterizza saranno in grado di far compiere un notevole passo in avanti in materia di riconoscimento in generale dei diritti e delle tutele per le persone transessuali e transgender.
Dimitri Lioi

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